Italiano Francese Inglese Russo Cinese
Presentazione | Consulenza | Formazione | Editoriale | Pubblicazioni | Biblioteca | Web-Marketing | Web-Links
     

Editoriale

Commenti e segnalazioni

 

Tutte le News

Contattaci Contattaci

EDITORIALE


EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO DI DENARO
I NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI GIURIDICO-ECONOMICI

di
di Giancarlo Cervino

Centre for International Fiscal Studies - Lugano


Dall’entrata definitiva in vigore della normativa antiriciclaggio con il D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, che in recepimento della Seconda Direttiva dell’Unione Europea 2001/97/CE del 4.12.2001, ha esteso gli obblighi prima previsti per le banche ed i principali intermediari finanziari anche alle professioni economiche e giuridiche quali i notai, gli avvocati, i dottori e ragionieri commercialisti ed i consulenti del lavoro, la dottrina è quasi sempre stata unanime sul principio della considerazione dei reati previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 marzo 2000, n. 74, comprendenti tutti i casi di frode fiscale perpetrata o meno con l’utilizzo di documentazione falsa o altri artifizi, come reato presupposto di quelli a cui si applica la normativa antiriciclaggio per quanto riguarda l’obbligo di segnalazione per operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi.

In pratica, il professionista, eccettuato quando è coinvolto come complice o in concorso con l’organizzazione delle operazioni fraudolenti, quando si trova di fronte ad un soggetto che deliberatamente cerchi di utilizzare i suoi servizi per mettere in atto delle manovre volte a realizzare un’operazione di riciclaggio in senso stretto o di utilizzo di denaro proveniente da reato, deve senza alcun dubbio segnalare l’operazione all’UIC, anche se questo comportamento potrebbe metterlo nella non facile situazione nei confronti del suo potenziale o, ancor peggio, già acquisito o consolidato cliente, di tradimento di quel rapporto fiduciario che lo lega a quest’ultimo.

Il tutto in nome della suprema esigenza di evitare che simili operazioni finiscano per agevolare l’utilizzo di notevoli masse di denaro ed altre attività finanziarie aventi come scopo quello di distorcere il corretto funzionamento dei mercati basati sullo scambio in libera concorrenza.

Del resto, l’elemento del dolo specifico previsto per le fattispecie di frode presuppone un intento del contribuente di violazione palese della normativa tributaria che garantisce un prelievo che mette in condizione di finanziare una macchina sociale che produca benessere e prosperità per tutti i suoi membri. E questo non solo a livello italiano, ma probabilmente in tutti quei Paesi in cui esiste un sistema tributario che persegua simili obiettivi.

La situazione si complica enormemente ed è fonte anche di voci discordanti in autorevole dottrina, quando il dibattito si sposta sull’evasione ed sulla cosiddetta elusione fiscale.

In pratica, quanto previsto dagli articoli 4 e 5 di infedele ed omessa dichiarazione, ma anche oseremo aggiungere, pur consci sollevare molti dubbi, quelli di elusione marcatamente previsto dall’art. 37 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Il confine fra il lecito risparmio d’imposta e l’elusione si è vistosamente spostato negli ultimi dieci anni, soprattutto per esigenze di copertura di una spesa pubblica dei Paesi industrializzati caratterizzati da un rovesciamento verso l’alto della piramide demografica per finanziare soprattutto un welfare sempre più oggetto di attacchi esterni da parte dei Paesi in via di industrializzazione e quelli in via di sviluppo.

Questo fenomeno lo si riscontra chiaramente nell’evoluzione del Commentario al modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, come pure in quella delle principali normative antielusive fra cui spiccano quelle più complete ed invasive quali quella statunitense, francese, tedesca e, negli ultimi anni, britannica.
In Italia, solo recentemente, il principio di origine anglosassone della “sostanza sulla forma” per la valutazione delle operazioni fiscali in odore di elusione, ha fatto la sua comparsa prima nell’autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in seguito nei sempre più incisivi interventi legislativi.

Ma la grande differenza fra l’Italia ed i Paesi summenzionati, non risiede soltanto nei numeri assoluti e relativi dell’evasione fiscale per rapporto al PIL, ma anche in un rapporto di minore fiducia del contribuente, non importante di quale tipologia, età fascia o estrazione sociale, nei confronti del prelievo contributivo statale.

La questione ha probabilmente origini storiche la cui analisi meriterebbe un’analisi approfondita anche se non è l’oggetto di questa breve trattazione.

Questo rapporto non può non riflettersi nell’atteggiamento dei professionisti del settore sia quando assistono il loro cliente contribuente sia quando sono essi stessi contribuenti.

Questa situazione non fa che complicare l’analisi di quando effettivamente nasca e di come si configuri il reato di evasione fiscale o anche quando la semplice operazione elusiva che mancando di quel business purpose extrafiscale sufficiente la condanna in quel “limbo fiscale” è a rischio di scivolare negli inferi fiscali del Decreto Legislativo 74/2000.

Le due tematiche principali oggetto del contendere riguardano:

da un lato, la circostanza che l’evasione o l’elusione, riguardano un mero risparmio d’imposta creando solo indirettamente quel provento di reato costituito da denaro, beni o altre utilità, che il riciclatore cerca tanto diligentemente di occultare,
e
dall’altro, quando il delitto non colposo (se di delitto si tratta perché ricordiamo che la sanzione penale scatta solo al raggiungimento di precise soglie quantitative) nasca esattamente, essendo prevista dalla normativa attuale l’impunibilità del mero tentativo.

Paradossalmente, per il tentativo, l’Italia ha una posizione molto più favorevole di alcuni Paesi che non sanzionano se non amministrativamente alcune forme di evasione fiscale o con pene assai più lievi di quella italiana, ma che prevedono una punibilità anche per il semplice tentativo (un esempio per tutti molto significativo è dato proprio dalla vicina Svizzera).

Per la normativa italiana, il momento preciso in cui si concretizzano le principali fattispecie di evasione fiscale è quello della presentazione della dichiarazione e del periodo immediatamente successivo in cui è possibile porvi rimedio senza particolari conseguenze.

Ma questo momento può intervenire anche a più di un anno di distanza dalla commissione del fatto che ha dato origine al flusso di denaro eventualmente da riciclare o che non ha dato origine ad alcun flusso del tutto ma ha procurato solo l’aspettativa concreta di una maggiore disponibilità finanziaria al contribuente.

Aspettativa derivante comunque da un illecito risparmio fiscale e quindi in flusso di denaro, se esiste, da riciclare potenzialmente ed immettere nel circuito economico.

La prima domanda da porsi in questa situazione è dunque la seguente: come si può ipotizzare un’operazione di riciclaggio da segnalare quando il soggetto supposto consapevole che la mette in atto, potrebbe non essere cosciente che il denaro non proviene da un reato già commesso bensì si concretizzerà solo in futuro?

L’atteggiamento ovvio, anche se non sempre condivisibile, è evidentemente quello di escludere la segnalazione per motivi di pura ragionevolezza e certezza del diritto penale, dato che non si possono certo incriminare o punire le intenzioni tranne alcuni reati di pericolo particolarmente gravi.

Ma se di reato si tratta è sicuramente di danno, ed il principale danneggiato, l’erario, potrebbe anche non esserlo o vedere mitigato lo stesso.

Si supponga, per esempio, che al momento della strutturazione dell’operazione di evasione, il contribuente sia in una potenziale situazione che, se presentasse l’infedele dichiarazione quel giorno, certamente supererebbe le soglie di punibilità; ma questo potrebbe non essere più vero alla fine dell’anno, in ragione delle mutate condizioni economiche del contribuente stesso. Equivarrebbe di fatto ad un processo a delle intenzioni che vanno oltre quella di commettere il reato.

Mancando i presupposti del provento del reato che si concretizza materialmente e della commissione del reato che sarebbe soltanto futura, l’eccesso di zelo di un professionista nella segnalazione di un’operazione potenzialmente sospetta sulla base di semplici indizi esterni che lui comunque non è tenuto ad approfondire oltre alla normale diligenza professionale, poiché la normativa antiriciclaggio non gli assegna alcun obbligo o potere inquirente, minerebbe per sempre quel rapporto di fiducia con un cliente medio la cui probabilità di propensione dell’intento evasivo od elusivo è molto più alta (con debita distinzione fra zone geografiche, tipologia e settore di attività) che non quella di un equivalente contribuente residente in un Paese ove sarebbe sanzionato anche per il solo tentativo.

In Italia, perciò, il professionista è ben cosciente di operare in un contesto economico e sociale dove i fenomeni di evasione sono frequenti (anche perché meno socialmente sanzionati dalla vox populi che in altri Paesi), ma non ha la certezza che i presupposti vengano rispettati per un corretto comportamento di segnalazione.

Paradossalmente, il ritorno ad un’impostazione punitiva dell’evasione fiscale ispirata alla precedente legislazione ante 2000, facente perno sulla famosa Legge 516 (“manette agli evasori”) potrebbe agevolarlo nel compito e gli permetterebbe di andare più a colpo sicuro nelle sue segnalazioni.

Semplicemente allargando lo spettro criminale, potremo sortire un maggior effetto normativo, ma non credo che questo sia auspicabile anche in considerazione del fatto che se l’evasione e la frode sono aumentate quantitativamente e qualitativamente non è certo a causa della modifica della norma penale tributaria. In realtà, ben altre forze esogene di carattere economico e sociale spingono su tali comportamenti.

Resta da chiedersi se il professionista non adempia effettivamente e diligentemente al suo compito allorquando segnali l’operazione sospetta soltanto in presenza se non di prove certe, quantomeno di indizi precisi, gravi e concordanti di un possibile reato fiscale che, come potrebbero legittimamente far scattare un’indagine amministrativa o penale sul soggetto, possano altrettanto coinvolgere il soggetto terzo che si occupa puntualmente e coscientemente del reato di riciclaggio del provento stesso (sempre escludendo il suo concorso nel reato).

Così facendo, il professionista non sarebbe portato a tradire frequentemente la fiducia dei propri clienti e renderebbe più agevole anche il lavoro degli organi di controllo ed inquirenti che sarebbero altrimenti paralizzati da una enorme mole di segnalazioni assolutamente inutili.

Il trattamento delle stesse segnalazioni potrebbe essere molto difficoltoso in presenza di una prolissità del professionista stesso nella presentazione dell’operazione sospetta.

Infatti, la regola del dare troppe informazioni vere affinché nessuno ci creda o non le prenda in considerazione è, a parere di chi scrive, drammaticamente vera anche in questo caso.

Non sarebbe niente di più semplice che descrivere una complessa e sofisticata operazione di riciclaggio con un’articolata dichiarazione di operazione sospetta di decine di pagine all’UIC che contenga corposi riferimenti normativi e giurisprudenziali ad atti e negozi dettagliati in maniera talmente analitica da risultare poi incomprensibile a chi ne faccia la disamina (sempre che non si stanchi prima a leggerle) in vista di una decisione di una possibile trasmissione agli organi inquirenti.

Una tale segnalazione potrebbe passare inosservata perché considerata dal verificatore un mero esercizio accademico del professionista o una dimostrazione che quest’ultimo decida di occultare la sua ignoranza dei fatti proposti dal cliente dietro ad una malcelata saccenza intellettuale.

La segnalazione sarebbe archiviata con buona pace dell’ufficio competente ma anche del professionista stesso che nell’eventualità che, in futuro, un’indagine seria porti effettivamente alla scoperta dell’operazione di riciclaggio, non solo sarebbe inattaccabile, ma riuscirebbe a rivendicare un ruolo di “cassandra” inascoltata. Paradossale ma possibile.

Concludendo, il dibattito su quali ipotesi di reato tributario e quando essere sorgano, finalizzato al dare indicazioni chiare al professionista incaricato delle segnalazioni, non dovrebbe riguardare una mera analisi formale delle norme in vigore, ma concentrarsi sul fatto che l’utilizzo della segnalazione da parte delle autorità competenti dovrebbe metterle in grado non di dare la caccia al piccolo riciclatore, magari parente stretto di un altrettanto piccolo evasore fiscale per cui un’attività di accertamento sarebbe più che sufficiente, ma di individuare complesse operazioni la cui rilevanza qualitativa e quantitativa ed il loro perpetrarsi nel tempo sia passibile di arrecare gravi danni agli interessi dell’erario e della società civile nel suo complesso.

 

 
contattaci | disclaimer| mappa del sito
 
 
Copyright © 2002-2010 CINFIS - Centre for International Fiscal Studies